Art. 15

Esportazioni tradizionali, esportazioni nell’ambito del commercio regionale e spedizioni tradizionali di prodotti trasformati

In vigore dal 20 feb 2014
Esportazioni tradizionali, esportazioni nell’ambito del commercio regionale e spedizioni tradizionali di prodotti trasformati 1.   Il trasformatore che abbia dichiarato, a norma dell’, paragrafo 3, l’intenzione di esportare nel quadro di correnti tradizionali di scambio o del commercio regionale o di spedire, nel quadro di correnti tradizionali di scambio ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 228/2013, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, può farlo entro i limiti annui dei quantitativi di cui agli allegati da II a V del presente regolamento. Le autorità competenti rilasciano le autorizzazioni necessarie per garantire che le operazioni in questione non superino i suddetti quantitativi annui. L’allegato VI del presente regolamento contiene l’elenco dei paesi terzi menzionato all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 228/2013. Per le esportazioni nell’ambito del commercio regionale, l’esportatore presenta alle autorità competenti i documenti previsti dall’ del regolamento (CE) n. 612/2009, entro il termine fissato dall’articolo 46 del suddetto regolamento. In caso di mancata presentazione di tali documenti nel termine previsto, le autorità competenti procedono al recupero del beneficio concesso a titolo del regime specifico di approvvigionamento. 2.   L’esportazione dei prodotti di cui al presente articolo non è soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione. 3.   Per i prodotti esportati di cui al presente articolo, nella casella 44 della dichiarazione di esportazione è apposta una delle diciture che figurano nella parte I dell’allegato I.
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