Art. 1

Oggetto e modifica dei bilanci previsionali di approvvigionamento

In vigore dal 20 feb 2014
Oggetto e modifica dei bilanci previsionali di approvvigionamento I bilanci previsionali di approvvigionamento che gli Stati membri devono stabilire a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 228/2013 quantificano il fabbisogno di approvvigionamento di ciascuna regione ultraperiferica in prodotti essenziali per anno civile. Gli Stati membri possono modificare il loro bilancio previsionale di approvvigionamento. L’ del presente regolamento si applica a tali modifiche.
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