Art. 9
Presentazione dei titoli e delle merci
In vigore dal 20 feb 2014
Presentazione dei titoli e delle merci
1. Per i prodotti soggetti al regime specifico di approvvigionamento, i titoli d’importazione, di esenzione e di aiuto sono presentati alle autorità doganali, per l’espletamento delle opportune formalità, entro quindici giorni lavorativi dalla data di autorizzazione allo scarico della merce. Le autorità competenti possono ridurre questo termine massimo.
Per i prodotti che sono stati oggetto di un perfezionamento attivo o di un magazzinaggio doganale nelle Azzorre, a Madera o nelle Isole Canarie per esservi successivamente immessi in libera pratica, il termine massimo di quindici giorni decorre dalla data di presentazione della domanda dei documenti di cui al primo comma.
2. La merce va presentata alla rinfusa o in lotti separati, corrispondenti al titolo presentato.
I titoli sono utilizzati per un’unica operazione all’atto dell’espletamento delle formalità doganali.
Storico versioni
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