Art. 3

Titolo di esenzione

In vigore dal 20 feb 2014
Titolo di esenzione 1.   Ai fini dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 228/2013, i prodotti non soggetti alla presentazione di un titolo d’importazione sono esentati dai dazi all’importazione su presentazione di un titolo di esenzione. 2.   Il titolo di esenzione è compilato secondo il modello del titolo d’importazione riprodotto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 376/2008. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis l’, paragrafo 5, gli e gli articoli da 35 a 40 del regolamento (CE) n. 376/2008. 3.   Una delle diciture che figurano nell’allegato I, parte C, appare stampata o impressa con apposito timbro nella casella superiore sinistra del documento. 4.   La domanda di titolo di esenzione e il titolo di esenzione stesso recano alla casella 20 una delle diciture elencate nell’allegato I, parte D, nonché una delle diciture elencate nell’allegato I, parte B. 5.   Il titolo di esenzione reca, nella casella 12, l’indicazione dell’ultimo giorno di validità. 6.   Il titolo di esenzione viene rilasciato dalle autorità competenti, su domanda degli interessati ed entro i limiti dei bilanci previsionali di approvvigionamento.
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