Art. 4

Fissazione e concessione dell’aiuto

In vigore dal 20 feb 2014
Fissazione e concessione dell’aiuto 1.   Ai fini dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 228/2013, lo Stato membro stabilisce nell’ambito del programma l’importo dell’aiuto diretto a ovviare alla distanza, all’insularità e alla posizione ultraperiferica, tenendo conto: (a) per quanto riguarda i costi aggiuntivi specifici relativi al trasporto, dei costi intermedi per rotture di carico connessi alle operazioni di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche in questione; (b) per quanto riguarda i costi aggiuntivi specifici dovuti alla trasformazione locale, delle dimensioni ridotte del mercato, della necessità di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e dei requisiti specifici in materia di qualità delle merci richiesti nelle regioni ultraperiferiche in questione.
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