Art. 7
Protezione dei dati
In vigore dal 4 feb 2014
Protezione dei dati
1. Gli Stati membri provvedono affinché il trattamento dei dati personali nel contesto del presente regolamento sia eseguito unicamente ai fini della verifica della conformità al presente regolamento e al regolamento (CE) n. 561/2006, conformemente alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE e sotto la supervisione dell’autorità di controllo dello Stato membro di cui all’ della direttiva 95/46/CE.
2. Gli Stati membri assicurano la protezione dei dati personali, in particolare nei confronti di usi diversi da quelli strettamente connessi al presente regolamento e al regolamento (CE) n. 561/2006, in conformità con il paragrafo 1, per quanto riguarda:
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l’utilizzo del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per la registrazione della localizzazione di cui all’,
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l’utilizzo della comunicazione remota per i fini di controllo di cui all’,
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l’utilizzo del tachigrafo con un’interfaccia di cui all’,
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lo scambio elettronico di informazioni sulle carte del conducente di cui all’, ed in particolare tutti gli scambi transfrontalieri di tali dati con paesi terzi,
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la tenuta dei registri da parte delle imprese di trasporto di cui all’.
3. I tachigrafi digitali devono essere progettati in modo da garantire la riservatezza. Sono trattati solo i dati necessari ai fini del presente regolamento.
4. I proprietari dei veicoli, le imprese di trasporto e altri soggetti interessati ottemperano, se del caso, alle disposizioni pertinenti in materia di protezione dei dati personali.
Storico versioni
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