Art. 10

Interfaccia con i sistemi di trasporto intelligenti

In vigore dal 4 feb 2014
Interfaccia con i sistemi di trasporto intelligenti I tachigrafi dei veicoli immatricolati per la prima volta 36 mesi dopo l’entrata in vigore delle norme dettagliate di cui all’ possono essere muniti di interfacce standardizzate che consentono di usare i dati registrati o generati dal tachigrafo nel modo funzionamento, mediante un dispositivo esterno, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni: a) l’interfaccia non pregiudica l’autenticità e l’integrità dei dati del tachigrafo; b) l’interfaccia è conforme alle norme dettagliate di cui all’; c) il dispositivo esterno connesso all’interfaccia ha accesso ai dati personali, inclusi i dati relativi alla geolocalizzazione, solo previo consenso documentabile del conducente cui i dati si riferiscono.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:165:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo