Art. 10
Interfaccia con i sistemi di trasporto intelligenti
In vigore dal 4 feb 2014
Interfaccia con i sistemi di trasporto intelligenti
I tachigrafi dei veicoli immatricolati per la prima volta 36 mesi dopo l’entrata in vigore delle norme dettagliate di cui all’ possono essere muniti di interfacce standardizzate che consentono di usare i dati registrati o generati dal tachigrafo nel modo funzionamento, mediante un dispositivo esterno, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:
a)
l’interfaccia non pregiudica l’autenticità e l’integrità dei dati del tachigrafo;
b)
l’interfaccia è conforme alle norme dettagliate di cui all’;
c)
il dispositivo esterno connesso all’interfaccia ha accesso ai dati personali, inclusi i dati relativi alla geolocalizzazione, solo previo consenso documentabile del conducente cui i dati si riferiscono.
Storico versioni
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