Art. 9

Diagnosi precoce remota di eventuale manomissione o uso improprio

In vigore dal 4 feb 2014
Diagnosi precoce remota di eventuale manomissione o uso improprio 1.   Al fine di agevolare i controlli su strada mirati da parte delle autorità di controllo competenti, i tachigrafi installati sui veicoli immatricolati per la prima volta 36 mesi dopo l’entrata in vigore delle norme dettagliate di cui all’ possono comunicare con tali autorità mentre il veicolo è in movimento. 2.   Dopo quindici anni dal momento in cui i veicoli di nuova immatricolazione devono essere dotati di un tachigrafo a norma del presente articolo e degli , gli Stati membri dotano in misura adeguata le loro autorità di controllo dell’apparecchiatura per la diagnosi precoce remota necessaria per consentire la comunicazione dei dati di cui al presente articolo, tenendo conto delle loro disposizioni e strategie specifiche in materia di attuazione. Fino a quel momento, gli Stati membri possono decidere se dotare le loro autorità di controllo di tale apparecchiatura per la diagnosi precoce remota. 3.   La comunicazione con il tachigrafo di cui al paragrafo 1 è stabilita soltanto qualora richiesto dalle apparecchiature delle autorità di controllo. La comunicazione è protetta per assicurare l’integrità dei dati e l’autenticazione dell’apparecchio di registrazione e controllo. L’accesso ai dati comunicati è limitato alle autorità di controllo competenti autorizzate ad accertare le violazioni del regolamento (CE) n. 561/2006 e del presente regolamento e alle officine nella misura necessaria alla verifica del corretto funzionamento del tachigrafo. 4.   I dati scambiati durante la comunicazione sono limitati ai dati necessari ai fini dei controlli su strada mirati dei veicoli muniti di un tachigrafo potenzialmente manomesso o usato impropriamente. Tali dati si riferiscono alle seguenti anomalie o dati registrati dal tachigrafo: — il più recente tentativo di violazione della sicurezza, — la più lunga interruzione dell’alimentazione di energia, — guasto del sensore, — errore dei dati di movimento, — dati contrastanti sul movimento del veicolo, — guida in assenza di una carta valida, — inserimento della carta durante la guida, — dati relativi alla regolazione dell’ora, — dati relativi alla calibratura, comprese le date delle due calibrature più recenti, — numero d’immatricolazione del veicolo, — velocità registrata dal tachigrafo. 5.   I dati scambiati vengono utilizzati ai soli fini della verifica della conformità al presente regolamento. Non sono trasmessi a entità diverse dalle autorità che controllano i periodi di guida e di riposo e da organi giudiziari, nel contesto di un procedimento giudiziario in corso. 6.   I dati possono essere memorizzati unicamente dalle autorità di controllo per la durata di un controllo su strada e vengono eliminati al più tardi tre ore dopo la loro trasmissione a meno che non indichino un’eventuale manomissione o un eventuale uso improprio del tachigrafo. Se nel corso della fase successiva del controllo su strada la manomissione o l’uso improprio non sono confermati, i dati trasmessi sono eliminati. 7.   Le imprese di trasporto che utilizzano il veicolo sono tenute a informare i conducenti della possibilità di una comunicazione remota a fini di diagnosi precoce di eventuale manomissione o uso improprio dei tachigrafi. 8.   Una comunicazione remota a fini di diagnosi precoce del tipo descritto nel presente articolo non può in alcun caso determinare l’automatica applicazione di ammende o penali per il conducente o l’impresa di trasporto. L’autorità di controllo competente, in base ai dati scambiati, può decidere di effettuare un controllo sul veicolo e sul tachigrafo. L’esito della comunicazione remota non preclude l’effettuazione di controlli casuali su strada da parte delle autorità competenti, sulla base del sistema di classificazione del rischio introdotto dall’ della direttiva 2006/22/CE.
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