Art. 6

Visualizzazione e segnalazione

In vigore dal 4 feb 2014
Visualizzazione e segnalazione 1.   Le informazioni contenute nei tachigrafi digitali e nella carta tachigrafica relative alle attività del veicolo e ai conducenti e secondi conducenti sono visualizzate in modo chiaro, inequivocabile ed ergonomico. 2.   Sono visualizzate le seguenti informazioni: a) ora; b) modalità di funzionamento; c) attività del conducente: — se l’attività in corso è la guida, il periodo di guida del conducente continuo in corso e il periodo cumulato di interruzione in corso, — se l’attività in corso è disponibilità/altre attività/riposo o interruzione la durata di tale attività (a partire dal momento in cui è stata selezionata) e il periodo cumulato di interruzione in corso; d) dati relativi alle segnalazioni; e) dati relativi all’accesso guidato da menù. Possono essere visualizzate altre informazioni, a condizione che siano chiaramente distinte da quelle di cui al presente paragrafo. 3.   Al fine di agevolare il rispetto della legislazione applicabile, i tachigrafi digitali inviano ai conducenti un segnale di avviso quando rilevano un’anomalia e/o un guasto e prima del superamento del periodo massimo di guida continuo consentito. 4.   I segnali sono visivi e possono essere anche acustici. I segnali di avviso hanno una durata di almeno 30 secondi, a meno che l’utente non confermi di averne preso atto premendo un tasto qualsiasi del tachigrafo. La causa della segnalazione deve essere visualizzata e deve rimanere visibile fino a quando l’utente non abbia confermato di averne preso atto mediante l’uso di un apposito tasto o comando del tachigrafo. 5.   Onde assicurare che i tachigrafi rispondano ai requisiti del presente articolo in materia di visualizzazione e segnalazione, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni dettagliate necessarie all’uniforme applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura di esame di cui all’, paragrafo 3.
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