Art. 6

Modifica di un disciplinare

In vigore dal 18 dic 2013
Modifica di un disciplinare 1.   La domanda di modifica non minore di un disciplinare di cui all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 contiene una descrizione esaustiva e le motivazioni specifiche di ciascuna modifica. La descrizione confronta in modo dettagliato, per ciascuna modifica, il disciplinare originale e, se del caso, il documento unico originale con la versione modificata proposta. Tale domanda è completa in se stessa. Essa contiene tutte le modifiche del disciplinare e, se del caso, del documento unico per cui si chiede l'approvazione. Una domanda di modifica non minore che non è conforme al primo e al secondo comma non è ricevibile. Se la domanda è considerata irricevibile, la Commissione informa il richiedente. L'approvazione, da parte della Commissione, di una domanda di modifica non minore di un disciplinare riguarda unicamente le modifiche incluse nella domanda stessa. 2.   Le domande di modifica minore di un disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta sono presentate alle autorità dello Stato membro in cui è situata la zona geografica della denominazione o dell'indicazione. Le domande di modifica minore di un disciplinare di una specialità tradizionale garantita sono presentate alle autorità dello Stato membro in cui è stabilito il gruppo. Se la domanda di modifica minore di un disciplinare non proviene dal gruppo che aveva presentato la domanda di registrazione del nome o dei nomi cui fa riferimento il disciplinare, lo Stato membro concede a tale gruppo, se esiste ancora, la possibilità di formulare osservazioni sulla domanda. Se ritiene che le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e dalle disposizioni adottate in virtù dello stesso siano soddisfatte, lo Stato membro può trasmettere alla Commissione un fascicolo di domanda di modifica minore. Le domande di modifica minore di un disciplinare riguardante prodotti originari di paesi terzi possono essere presentate da un gruppo avente un interesse legittimo direttamente alla Commissione o tramite le autorità di detto paese terzo. La domanda di modifica minore propone solo modifiche minori ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Essa descrive tali modifiche minori, fornisce una sintesi del motivo per cui una modifica è necessaria e dimostra che le modifiche proposte sono da considerare minori ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per ciascuna modifica essa raffronta il disciplinare originale e, se del caso, il documento unico originale con la versione modificata proposta. La domanda è completa in se stessa e contiene tutte le modifiche del disciplinare e, se del caso, del documento unico per cui si chiede l'approvazione. Le modifiche minori di cui all'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 sono considerate approvate se la Commissione non informa il richiedente del contrario entro tre mesi dal ricevimento della domanda. Una domanda di modifica minore non conforme al secondo comma del presente paragrafo non è ricevibile. La tacita approvazione di cui al terzo comma del presente paragrafo non si applica a tali domande. La Commissione informa il richiedente se la domanda è considerata irricevibile entro tre mesi dal ricevimento della stessa. La Commissione rende pubblica la modifica minore approvata di un disciplinare che non comporta modifiche degli elementi indicati all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. 3.   La procedura di cui agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) n. 1151/2012 non si applica alle modifiche riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte delle autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivato da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti. Tali modifiche sono comunicate alla Commissione, insieme alle relative motivazioni, entro le due settimane successive alla loro approvazione. Le modifiche temporanee di un disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta sono comunicate alla Commissione dalle autorità dello Stato membro in cui è situata la zona geografica della denominazione o dell'indicazione. Le modifiche temporanee di un disciplinare di una specialità tradizionale garantita sono comunicate alla Commissione dalle autorità dello Stato membro in cui è stabilito il gruppo. Le modifiche temporanee concernenti prodotti originari di paesi terzi sono comunicate alla Commissione da un gruppo avente un interesse legittimo o dalle autorità di tale paese terzo. Gli Stati membri pubblicano le modifiche temporanee del disciplinare. Nelle comunicazioni riguardanti una modifica temporanea di un disciplinare relativo a una denominazione di origine protetta o a un'indicazione geografica protetta gli Stati membri indicano unicamente il riferimento alla pubblicazione. Nelle comunicazioni riguardanti una modifica temporanea di un disciplinare relativo a una specialità tradizionale garantita essi inviano la modifica temporanea del disciplinare quale pubblicata. Nelle comunicazioni riguardanti prodotti originari di paesi terzi, le modifiche temporanee del disciplinare approvate sono trasmesse alla Commissione. Sia gli Stati membri che i paesi terzi forniscono, in tutte le comunicazioni relative alle modifiche temporanee, prove delle misure sanitarie e fitosanitarie e una copia dell'atto che riconosce le calamità naturali o le condizioni meteorologiche sfavorevoli. La Commissione rende pubbliche tali modifiche.
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