Art. 7

Cancellazione

In vigore dal 18 dic 2013
Cancellazione 1.   La procedura di cui agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) n. 1151/2012 si applica, mutatis mutandis, alla cancellazione di una registrazione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, primo e secondo comma, di detto regolamento. 2.   Gli Stati membri sono autorizzati a presentare di loro iniziativa una richiesta di cancellazione a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. 3.   Le richieste di cancellazione sono pubblicate a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. 4.   Le dichiarazioni di opposizione motivate relative alla cancellazione sono ammissibili solo se dimostrano un utilizzo commerciale continuato della denominazione registrata da parte di un terzo interessato.
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