Art. 8

Norme transitorie

In vigore dal 18 dic 2013
Norme transitorie 1.   Con riguardo alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette registrate anteriormente al 31 marzo 2006 la Commissione, su richiesta di uno Stato membro, pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un documento unico trasmesso dal suddetto Stato membro. La pubblicazione è accompagnata dal riferimento di pubblicazione del disciplinare. 2.   Fino al 3 gennaio 2016 si applicano le seguenti disposizioni: a) per i prodotti originari dell'Unione, il nome registrato, se utilizzato sull'etichettatura, è accompagnato dal simbolo corrispondente dell'Unione o dall'indicazione corrispondente di cui all'articolo 12, paragrafo 3, o all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012; b) per i prodotti ottenuti al di fuori dell'Unione, è facoltativo apporre sull'etichettatura delle specialità tradizionali garantite l'indicazione di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Storico versioni

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