Art. 4
Procedure nazionali di opposizione per le domande comuni
In vigore dal 18 dic 2013
Procedure nazionali di opposizione per le domande comuni
Nel caso delle domande comuni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, le procedure nazionali di opposizione sono effettuate in tutti gli Stati membri interessati.
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