Art. 4

Procedure nazionali di opposizione per le domande comuni

In vigore dal 18 dic 2013
Procedure nazionali di opposizione per le domande comuni Nel caso delle domande comuni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, le procedure nazionali di opposizione sono effettuate in tutti gli Stati membri interessati.
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