Art. 9

Misure di esecuzione

In vigore dal 17 dic 2013
Misure di esecuzione 1.   La Commissione attua il programma a norma del regolamento finanziario. 2.   Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali nella forma di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 3.   Ciascun programma di lavoro annuale attua gli obiettivi del programma stabilendo quanto segue: a) le azioni da intraprendere, conformemente agli obiettivi generali e specifici definiti all' e all', paragrafo 1, inclusa la ripartizione indicativa delle risorse finanziarie; b) i criteri essenziali di ammissibilità, selezione e attribuzione di cui avvalersi per selezionare le proposte cui saranno concessi i contributi finanziari conformemente all'articolo 84 del regolamento finanziario e all'articolo 94 delle sue modalità di applicazione. c) la percentuale minima delle spese annuali da destinare alle sovvenzioni. 4.   È assicurata un'adeguata ed equa distribuzione del sostegno finanziario tra i vari settori interessati dagli obiettivi specifici di cui all', paragrafo 1, tenendo conto al contempo del livello di finanziamento già stanziato dai precedenti programmi 2007-2013 istituiti dalle decisioni di cui all'. Nel decidere l'assegnazione dei fondi a tali settori nei programmi di lavoro annuali, la Commissione tiene conto della necessità di mantenere livelli di finanziamento sufficienti e di garantire la continuità delle azioni e la prevedibilità dei finanziamenti per tutti i settori interessati dagli obiettivi specifici stabiliti all', paragrafo 1. 5.   Gli inviti a presentare proposte sono pubblicati su base annuale.
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