Art. 11
Complementarità
In vigore dal 17 dic 2013
Complementarità
1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura la coerenza complessiva, la complementarità e le sinergie con altri strumenti dell'Unione, tra cui il programma Giustizia, il programma "Europa per i cittadini", il programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale e altri programmi in materia di occupazione e affari sociali, affari interni, salute e tutela dei consumatori, istruzione, formazione, gioventù e sport, società dell'informazione; e allargamento, in particolare lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) e i fondi strutturali e di investimento europei.
2. La Commissione assicura altresì la coerenza complessiva, la complementarità e le sinergie con i lavori degli organi, organismi e servizi dell'Unione che operano nei settori interessati dagli obiettivi del programma.
3. Le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti dell'Unione, in particolare il programma Giustizia, per realizzare azioni che rispondano agli obiettivi di entrambi i programmi. Un’azione per la quale sono state stanziate risorse del programma può ottenere la concessione di fondi anche dal programma Giustizia, a condizione che il finanziamento non copra le stesse voci di spesa.
Storico versioni
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