Art. 15
Misure transitorie
In vigore dal 17 dic 2013
Misure transitorie
Le azioni avviate in virtù delle sezioni 4 (lotta contro la discriminazione e diversità) e 5 (parità fra uomini e donne) della decisione n. 1672/2006/CE, della decisione n. 2007/252/CE o della decisione n. 779/2007/CE restano disciplinate dalle disposizioni di tali decisioni fino al loro completamento. Per quanto riguarda tali azioni, i riferimenti ai comitati di cui all' della decisione n. 1672/2006/CE, all' della decisione 2007/252/CE e all’ della decisione n. 779/2007/CE sono interpretati come riferimenti al comitato di cui all’, paragrafo 1 del presente regolamento.
Storico versioni
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