Art. 4

Obiettivi specifici

In vigore dal 17 dic 2013
Obiettivi specifici 1.   Al fine di conseguire l’obiettivo generale di cui all’, il programma prevede i seguenti obiettivi specifici: a) promuovere l'attuazione efficace del divieto di discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale e rispettare il divieto di discriminazioni fondate sui motivi di cui all'articolo 21 della Carta; b) prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia, l'omofobia e le altre forme di intolleranza; c) promuovere e proteggere i diritti delle persone con disabilità; d) promuovere la parità tra donne e uomini nonché l'integrazione di genere; e) prevenire e combattere tutte le forme di violenza nei confronti di bambini, giovani e donne, nonché la violenza contro altri gruppi a rischio, in particolare i gruppi a rischio di violenza nelle relazioni strette, e proteggere le vittime di tale violenza; f) promuovere e tutelare i diritti del minore; g) contribuire a garantire il livello più elevato di protezione della privacy e dei dati personali; h) promuovere e rafforzare l'esercizio dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione; i) fare in modo che nel mercato interno le persone, in qualità di consumatori o imprenditori, possano far valere i propri diritti derivanti dal diritto dell'Unione, tenendo conto dei progetti finanziati a titolo del programma per la tutela dei consumatori. 2.   Gli obiettivi specifici del programma sono perseguiti provvedendo, in particolare, a: a) incrementare la consapevolezza e conoscenza del diritto e delle politiche dell’Unione, nonché dei diritti, valori e principi su cui è fondata l'Unione; b) sostenere l'attuazione e l'applicazione efficace, completa e coerente degli strumenti e delle politiche del diritto dell'Unione negli Stati membri ed il loro monitoraggio e valutazione; c) promuovere la cooperazione transfrontaliera, migliorare la conoscenza reciproca e rafforzare la fiducia reciproca tra tutte le parti interessate; d) migliorare la conoscenza e la comprensione dei potenziali ostacoli all'esercizio dei diritti e dei principi sanciti dal TUE, dal TFUE, dalla Carta, dalle convenzioni internazionali cui l'Unione ha aderito e dalla legislazione derivata dell'Unione.
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