Art. 6

Partecipazione

In vigore dal 17 dic 2013
Partecipazione 1.   L’accesso al programma è aperto a tutti gli organismi e le entità aventi la propria sede legale: a) negli Stati membri; b) nei paesi dell'associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, conformemente a tale accordo; c) nei paesi candidati, potenziali candidati e in via di adesione all'Unione, conformemente ai principi e alle condizioni generali sanciti per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e decisioni del Consiglio di associazione o accordi simili. 2.   Gli organismi e le entità a scopo di lucro hanno accesso al programma soltanto in associazione con organizzazioni senza scopo di lucro o pubbliche. 3.   Organismi ed entità aventi la propria sede legale in paesi terzi diversi da quelli che partecipano al programma ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), in particolare nei paesi in cui si applica la politica europea di vicinato, possono essere associati a loro spese alle azioni del programma, qualora ciò sia utile alla realizzazione di tali azioni. 4.   La Commissione può cooperare con organizzazioni internazionali alle condizioni stabilite nei pertinenti programmi di lavoro annuali. L’accesso al programma è aperto alle organizzazioni internazionali attive nei settori interessati dal programma in conformità del regolamento finanziario e del pertinente programma di lavoro annuale.
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