Art. 8
Domande
In vigore dal 17 dic 2013
Domande
1. Lo Stato membro richiedente presenta una domanda alla Commissione entro dodici settimane dalla data in cui sono soddisfatti i criteri stabiliti all', paragrafo 1 o 2.
2. Entro due settimane dalla data di presentazione della domanda o, se del caso, dalla data in cui la Commissione dispone della traduzione della stessa, se posteriore, la Commissione notifica la ricezione della domanda e comunica allo Stato membro eventuali ulteriori informazioni ancora necessarie per la relativa valutazione.
3. In caso di richiesta di ulteriori informazioni da parte della Commissione, lo Stato membro risponde entro sei settimane dalla data della richiesta. Su richiesta debitamente motivata dello Stato membro interessato, la Commissione proroga detto termine di due settimane.
4. Sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro la Commissione conclude la valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario entro dodici settimane a decorrere dal ricevimento della domanda completa o, se del caso, della traduzione della stessa. In via eccezionale, in caso di impossibilità per la Commissione di rispettare detto termine, essa ne fornisce una spiegazione per iscritto indicando le motivazioni del ritardo.
5. Una domanda completa contiene le seguenti informazioni:
a)
un'analisi motivata del collegamento tra gli esuberi o la cessazione dell'attività e le trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale o il grave deterioramento della situazione economica locale, regionale e nazionale in seguito alla globalizzazione o al persistere della crisi finanziaria ed economica globale oppure a una nuova crisi finanziaria ed economica globale. Detta analisi è basata su statistiche e altre informazioni del livello più appropriato per dimostrare il rispetto dei criteri d'intervento stabiliti all';
b)
la conferma che l'impresa che ha proceduto al licenziamento, qualora le sue attività siano proseguite anche in seguito a tale provvedimento, abbia adempiuto agli obblighi di legge in materia di esuberi accordando ai propri lavoratori tutte le prestazioni previste;
c)
una valutazione del numero di esuberi conformemente all' e una spiegazione degli eventi all'origine degli esuberi stessi;
d)
l'identificazione, se del caso, delle imprese, dei fornitori o dei produttori a valle e dei settori che licenziano, nonché delle categorie di beneficiari interessate, ripartite per sesso e fascia di età;
e)
gli effetti previsti degli esuberi sull'economia e sull'occupazione a livello locale, regionale o nazionale;
f)
una descrizione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati e delle relative spese, comprese in particolare le eventuali misure a sostegno delle iniziative per l'occupazione dei beneficiari svantaggiati, giovani e meno giovani;
g)
una spiegazione in merito alla complementarità del pacchetto di misure rispetto alle azioni finanziate da altri fondi nazionali o dell'Unione, nonché informazioni sulle iniziative che rivestono un carattere obbligatorio per le imprese interessate in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi;
h)
una stima dei costi per ciascuna delle componenti del pacchetto coordinato di servizi personalizzati a sostegno dei beneficiari interessati e di qualunque attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione;
i)
le date di avvio, effettive o previste, dei servizi personalizzati rivolti ai beneficiari interessati e delle attività per l'attuazione del FEG, quali definite all', paragrafi 1 e 4 rispettivamente;
j)
le procedure seguite per la consultazione dei beneficiari interessati, dei loro rappresentanti o delle parti sociali nonché delle autorità locali e regionali o eventualmente di altre organizzazioni interessate;
k)
una dichiarazione di conformità dell'assistenza FEG richiesta alle norme procedurali e sostanziali dell'Unione in materia di aiuti di Stato, nonché una dichiarazione che spieghi i motivi per cui i servizi personalizzati non si sostituiscono alle misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi;
l)
le fonti nazionali di prefinanziamento o cofinanziamento e, se del caso, altri tipi di cofinanziamento.
Storico versioni
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