Art. 5
Calcolo degli esuberi e delle cessazioni di attività
In vigore dal 17 dic 2013
Calcolo degli esuberi e delle cessazioni di attività
1. Lo Stato membro richiedente precisa il metodo utilizzato per calcolare, ai fini dell', il numero di lavoratori e di lavoratori autonomi di cui all'.
2. Lo Stato membro richiedente è tenuto a calcolare il numero di cui al paragrafo 1 a decorrere da una delle seguenti date:
a)
dalla data in cui il datore di lavoro, conformemente all', paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE del Consiglio (7), notifica il piano di collocamento in esubero collettivo all'autorità pubblica competente per iscritto; in tal caso, lo Stato membro che ha presentato la domanda fornisce ulteriori informazioni alla Commissione sul numero reale di lavoratori collocati in esubero conformemente all', paragrafo 1, del presente regolamento prima del completamento della valutazione da parte della Commissione;
b)
dalla data in cui il datore di lavoro notifica il preavviso di licenziamento o di risoluzione del contratto di lavoro al singolo lavoratore;
c)
dalla data della risoluzione di fatto del contratto di lavoro o della sua scadenza;
d)
dalla fine dell'incarico presso l'impresa utilizzatrice; oppure
e)
per i lavoratori autonomi, dalla data di cessazione delle attività determinata conformemente alle disposizioni legislative o amministrative nazionali.
Storico versioni
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