Art. 7

Azioni ammissibili

In vigore dal 17 dic 2013
Azioni ammissibili 1.   Può essere concesso un contributo finanziario a valere sul FEG per misure attive del mercato del lavoro che si iscrivono in un pacchetto coordinato di servizi personalizzati volti a facilitare la reintegrazione nel mercato del lavoro dipendente o autonomo dei beneficiari interessati, in particolare i disoccupati svantaggiati, giovani e meno giovani. Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati può comprendere in particolare: a) la formazione e la riqualificazione su misura anche per quanto riguarda le competenze nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la certificazione dell'esperienza acquisita, l'assistenza nella ricerca di un lavoro, l'orientamento professionale, i servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità, l'aiuto alle attività professionali autonome, alla creazione e al rilevamento di imprese da parte dei dipendenti nonché le attività di cooperazione; b) misure speciali di durata limitata, quali le indennità per la ricerca di un lavoro, gli incentivi all'assunzione destinati ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di soggiorno o di formazione (comprese le indennità di assistenza); c) misure volte a incentivare in particolare i disoccupati svantaggiati, giovani e meno giovani, a rimanere o ritornare nel mercato del lavoro. I costi delle misure di cui alla lettera b) non possono superare il 35 % dei costi totali per il pacchetto coordinato dei servizi personalizzati elencati nel presente paragrafo. Il costo degli investimenti per le attività indipendenti e la creazione nonché il rilevamento di imprese da parte dei dipendenti non può superare i 15 000 EUR. La progettazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tenere conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste. Il pacchetto coordinato dovrebbe essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile nonché efficiente sotto il profilo delle risorse. 2.   Le seguenti misure non sono ammissibili a un contributo finanziario a valere sul FEG: a) le misure speciali di durata limitata di cui al paragrafo 1, lettera b), che non sono condizionali alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di ricerca di lavoro e di formazione; b) le misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi. Le azioni sostenute dal FEG non sostituiscono le misure passive di protezione sociale. 3.   Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è elaborato in consultazione con i beneficiari interessati, i loro rappresentanti o le parti sociali. 4.   Su iniziativa dello Stato membro che ha presentato la domanda, può essere concesso un contributo finanziario a valere sul FEG per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, nonché di controllo e di rendicontazione.
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Azioni ammissibili (Art. 7 Regolamento (UE) 2013/1309) — Testo vigente | Portale Normativo