Art. 10
Uguaglianza tra uomini e donne e non-discriminazione
In vigore dal 17 dic 2013
Uguaglianza tra uomini e donne e non-discriminazione
La Commissione e gli Stati membri garantiscono che tanto l'uguaglianza tra uomini e donne quanto l'integrazione della prospettiva di genere rappresentino un elemento costitutivo delle varie tappe di attuazione del contributo finanziario a valere sul FEG, promosso in ognuna di esse. La Commissione e gli Stati membri adottano tutte le opportune misure per prevenire qualunque discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni, una disabilità, l'età o l'orientamento sessuale nelle varie tappe dell'attuazione del contributo finanziario e nell'accesso al FEG.
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