Art. 11

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

In vigore dal 17 dic 2013
Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione 1.   Su iniziativa della Commissione, un massimo dello 0,5 % dell'importo annuo massimo del FEG può essere utilizzato per finanziare attività di preparazione, di monitoraggio, di raccolta dati e di creazione di una base di conoscenze pertinenti per l'attuazione del FEG, che può altresì essere utilizzato per finanziare il sostegno amministrativo e tecnico, così come attività di informazione e comunicazione, nonché l'audit, il controllo e la valutazione necessari all'applicazione del presente regolamento. 2.   Entro i limiti del tetto fissato al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio rendono disponibile, all'inizio di ogni anno e sulla base di una proposta della Commissione, un importo destinato all'assistenza tecnica. 3.   I compiti di cui al paragrafo 1 sono eseguiti conformemente al regolamento finanziario e alle modalità di esecuzione applicabili a tale modalità di esecuzione del bilancio. 4.   L'assistenza tecnica della Commissione comprende la fornitura di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l'utilizzo, il monitoraggio e la valutazione del FEG. La Commissione dovrebbe anche fornire informazioni nonché chiari orientamenti sul ricorso al FEG alle parti sociali europee e nazionali.
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Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione (Art. 11 Regolamento (UE) 2013/1309) — Testo vigente | Portale Normativo