Art. 11
Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione
In vigore dal 17 dic 2013
Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione
1. Su iniziativa della Commissione, un massimo dello 0,5 % dell'importo annuo massimo del FEG può essere utilizzato per finanziare attività di preparazione, di monitoraggio, di raccolta dati e di creazione di una base di conoscenze pertinenti per l'attuazione del FEG, che può altresì essere utilizzato per finanziare il sostegno amministrativo e tecnico, così come attività di informazione e comunicazione, nonché l'audit, il controllo e la valutazione necessari all'applicazione del presente regolamento.
2. Entro i limiti del tetto fissato al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio rendono disponibile, all'inizio di ogni anno e sulla base di una proposta della Commissione, un importo destinato all'assistenza tecnica.
3. I compiti di cui al paragrafo 1 sono eseguiti conformemente al regolamento finanziario e alle modalità di esecuzione applicabili a tale modalità di esecuzione del bilancio.
4. L'assistenza tecnica della Commissione comprende la fornitura di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l'utilizzo, il monitoraggio e la valutazione del FEG. La Commissione dovrebbe anche fornire informazioni nonché chiari orientamenti sul ricorso al FEG alle parti sociali europee e nazionali.
Storico versioni
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