Art. 95

Richiedenti

In vigore dal 17 dic 2013
Richiedenti 1.   La domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica può essere presentata da qualunque gruppo di produttori o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, da singoli produttori. Possono compartecipare alla domanda anche altre parti interessate. 2.   I produttori possono chiedere la protezione esclusivamente per i vini che producono. 3.   Nel caso di un nome che designa una zona geografica transfrontaliera o di un nome tradizionale relativo ad una zona geografica transfrontaliera, può essere presentata una domanda comune.
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Richiedenti (Art. 95 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo