Art. 93
Definizioni
In vigore dal 17 dic 2013
Definizioni
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a)
"denominazione di origine", il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, di un paese che serve a designare un prodotto di cui all', paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:
i)
la qualità e le caratteristiche del prodotto sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;
ii)
le uve da cui è ottenuto il prodotto provengono esclusivamente da tale zona geografica;
iii)
la produzione avviene in detta zona geografica e
iv)
il prodotto è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera;
b)
"indicazione geografica", l'indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, a un paese, che serve a designare un prodotto di cui all', paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:
i)
possiede qualità, notorietà o altre peculiarità attribuibili a tale origine geografica;
ii)
le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l'85 % esclusivamente da tale zona geografica;
iii)
la produzione avviene in detta zona geografica e
iv)
è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.
2. Taluni nomi usati tradizionalmente costituiscono una denominazione di origine se:
a)
designano un vino;
b)
si riferiscono a un nome geografico;
c)
soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), e
d)
sono stati sottoposti alla procedura prevista dalla presente sottosezione per il conferimento della protezione alla denominazione di origine e all'indicazione geografica.
3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, comprese quelle che si riferiscono a zone geografiche situate in paesi terzi, possono beneficiare della protezione nell'Unione in conformità alle norme stabilite nella presente sottosezione.
4. La produzione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii) comprende tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia dell'uva fino al completamento del processo di vinificazione, esclusi i processi successivi alla produzione.
5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), punto ii), la percentuale di uva, al massimo del 15 %, che può provenire da fuori della zona delimitata proviene dallo Stato membro o dal paese terzo in cui è situata la zona geografica delimitata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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