Art. 94

Domande di protezione

In vigore dal 17 dic 2013
Domande di protezione 1.   Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono un fascicolo tecnico contenente: a) il nome di cui è chiesta la protezione; b) il nome e l'indirizzo del richiedente; c) un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2 e d) un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2. 2.   Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all'indicazione geografica. Il disciplinare di produzione contiene almeno: a) il nome di cui è chiesta la protezione; b) una descrizione del vino o dei vini: i) per quanto riguarda una denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche; ii) per quanto riguarda una indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche; c) se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione; d) la delimitazione della zona geografica interessata; e) le rese massime per ettaro; f) un'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti; g) gli elementi che evidenziano il legame di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, al paragrafo 1, lettera b), punto i) dell'; h) le condizioni applicabili previste dalla legislazione unionale o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un'organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell'Unione; i) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonché le relative attribuzioni. 3.   La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.
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Domande di protezione (Art. 94 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo