Art. 97

Esame da parte della Commissione

In vigore dal 17 dic 2013
Esame da parte della Commissione 1.   La Commissione pubblica la data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica. 2.   La Commissione verifica se le domande di protezione di cui all' soddisfano le condizioni stabilite dalla presente sottosezione. 3.   Se ritiene soddisfatte le condizioni della presente sottosezione, la Commissione adotta atti di esecuzione relativi alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del documento unico di cui all', paragrafo 1, lettera d), e al riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione fatta nel corso della procedura nazionale preliminare. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all', paragrafo 2, o paragrafo 3. 4.   Se ritiene che le condizioni della presente sottosezione non siano soddisfatte, la Commissione adotta atti di esecuzione che rigettano la domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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Esame da parte della Commissione (Art. 97 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo