Art. 193

Sospensione dei dazi all'importazione nel settore dello zucchero

In vigore dal 17 dic 2013
Sospensione dei dazi all'importazione nel settore dello zucchero Fino al termine della campagna di commercializzazione 2016/2017, la Commissione può adottare atti di esecuzione che sospendano, al fine di garantire l'approvvigionamento necessario per la produzione dei prodotti di cui all', paragrafo 2, in tutto o in parte, l'applicazione dei dazi all'importazione per determinati quantitativi dei prodotti seguenti: a) zucchero del codice NC 1701 ; b) isoglucosio di cui ai codici NC 1702 30 10 , 1702 40 10 , 1702 60 10 e 1702 90 30 . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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Sospensione dei dazi all'importazione nel settore dello zucchero (Art. 193 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo