Art. 192

Importazioni di zucchero greggio destinato alla raffinazione

In vigore dal 17 dic 2013
Importazioni di zucchero greggio destinato alla raffinazione 1.   Fino al termine della campagna di commercializzazione 2016/2017, alle raffinerie a tempo pieno è concessa una capacità d'importazione esclusiva di 2 500 000 tonnellate per campagna di commercializzazione, espresse in zucchero bianco. 2.   L'unico impianto di lavorazione della barbabietola da zucchero funzionante nel 2005 in Portogallo è considerato una raffineria a tempo pieno. 3.   I titoli d'importazione dello zucchero destinato alla raffinazione sono rilasciati unicamente a raffinerie a tempo pieno a condizione che i quantitativi in questione non superino quelli di cui al paragrafo 1. I titoli possono essere trasferiti solo tra raffinerie a tempo pieno e sono validi fino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati. Il presente paragrafo si applica per i primi tre mesi di ciascuna campagna di commercializzazione. 4.   Considerata la necessità di garantire che lo zucchero importato destinato alla raffinazione sia raffinato a norma del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo: a) all'uso dei termini ai fini del funzionamento del regime di importazione di cui al paragrafo 1; b) alle condizioni e ai requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di titolo di importazione, compresa la costituzione di una cauzione; c) alle norme sulle sanzioni amministrative da applicare. 5.   La Commissione può adottare atti di esecuzione intesi a stabilire le norme necessarie in relazione ai documenti giustificativi da fornire per quanto riguarda i requisiti e gli obblighi applicabili agli importatori, in particolare alle raffinerie a tempo pieno. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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Importazioni di zucchero greggio destinato alla raffinazione (Art. 192 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo