Art. 195

Sospensione dei regimi di trasformazione sotto controllo doganale e di perfezionamento attivo

In vigore dal 17 dic 2013
Sospensione dei regimi di trasformazione sotto controllo doganale e di perfezionamento attivo Se il mercato dell'Unione subisce o rischia di subire perturbazioni a causa del regime della trasformazione sotto controllo doganale o del regime di perfezionamento attivo, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può adottare atti di esecuzione che sospendano in tutto o in parte il ricorso a detti regimi per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati, del settore vitivinicolo, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e dell'alcole etilico di origine agricola. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. Ove riceva una richiesta da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di esecuzione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all', paragrafo 3. Le misure adottate sono comunicate immediatamente agli Stati membri e si applicano con effetto immediato.
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Sospensione dei regimi di trasformazione sotto controllo doganale e di perfezionamento attivo (Art. 195 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo