Art. 197

Ripartizione delle restituzioni all'esportazione

In vigore dal 17 dic 2013
Ripartizione delle restituzioni all'esportazione Il metodo di assegnazione dei quantitativi che possono essere esportati col beneficio di una restituzione è il metodo di assegnazione: a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato di cui trattasi, che consente l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili e che tiene conto dell'efficienza e della struttura delle esportazioni dell'Unione e del loro impatto sull'equilibrio del mercato, senza creare discriminazioni fra gli operatori, in particolare fra piccoli e grandi operatori; b) meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo, tenendo conto delle esigenze amministrative.
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Ripartizione delle restituzioni all'esportazione (Art. 197 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo