Art. 108

Tasse

In vigore dal 17 dic 2013
Tasse Gli Stati membri possono esigere il pagamento di tasse destinate a coprire le loro spese, comprese quelle sostenute per l'esame delle domande di protezione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma della presente sottosezione.
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Tasse (Art. 108 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo