Art. 107

Denominazioni di vini protette preesistenti

In vigore dal 17 dic 2013
Denominazioni di vini protette preesistenti 1.   Le denominazioni di vini di cui agli del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (33) e all' del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione (34) sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all' del presente regolamento. 2.   Mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all', paragrafo 2 o paragrafo 3, del presente regolamento, la Commissione adotta i provvedimenti formali necessari per eliminare dal registro di cui all' del presente regolamento le denominazioni dei vini cui si applica l' vicies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007. 3.   L' non si applica alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Fino al 31 dicembre 2014, la Commissione può, di propria iniziativa, adottare atti di esecuzione per la cancellazione della protezione di denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1 che non rispettano le condizioni previste dall'. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. 4.   Per la Croazia le denominazioni dei vini pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (35) sono protette in virtù del presente regolamento, fatto salvo l'esito favorevole della procedura di opposizione. La Commissione le inserisce nel registro di cui all'.
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Denominazioni di vini protette preesistenti (Art. 107 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo