Art. 106

Cancellazione

In vigore dal 17 dic 2013
Cancellazione Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per la cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica non più rispondenti al rispettivo disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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Cancellazione (Art. 106 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo