Art. 110
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
In vigore dal 17 dic 2013
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie riguardanti:
a)
le informazioni da fornire nel disciplinare di produzione riguardo al legame tra zona geografica e prodotto finale;
b)
la pubblicazione delle decisioni di concessione o di rigetto della protezione;
c)
la creazione e l'aggiornamento del registro di cui all';
d)
la conversione da denominazione di origine protetta a indicazione geografica protetta;
e)
la presentazione di domande transfrontaliere.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie riguardanti la procedura di esame delle domande di protezione o di approvazione di una modifica di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, nonché la procedura applicabile alle richieste di opposizione, cancellazione o conversione e la presentazione di informazioni relative alle denominazioni protette vigenti dei vini, in particolare per quanto riguarda:
a)
i modelli di documenti e il formato di trasmissione;
b)
i limiti temporali;
c)
la descrizione dettagliata dei fatti, le prove e la documentazione da presentare a sostegno della domanda o richiesta.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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