Art. 100

Omonimi

In vigore dal 17 dic 2013
Omonimi 1.   La registrazione del nome per cui è presentata la domanda, che è omonimo o parzialmente omonimo di un nome già registrato in conformità al presente regolamento, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e di rischi di confusione. Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, benché sia esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti. Un nome omonimo registrato può essere utilizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che il nome omonimo registrato successivamente sia sufficientemente differenziato da quello registrato in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e della necessità di evitare l'induzione in errore il consumatore. 2.   Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis se il nome per il quale è presentata la domanda è interamente o parzialmente omonimo di un'indicazione geografica protetta in quanto tale secondo il diritto nazionale degli Stati membri. 3.   Il nome di una varietà di uva da vino, se contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta, non può essere utilizzato nell'etichettatura dei prodotti agricoli. Per tener conto delle pratiche esistenti in materia di etichettatura, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' intesi a stabilire le eccezioni a tale regola. 4.   La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti di cui all' del presente regolamento lascia impregiudicate le indicazioni geografiche protette applicabili alle bevande spiritose definite all' del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (30).
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Omonimi (Art. 100 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo