Art. 101

Ulteriori motivi di rigetto della protezione

In vigore dal 17 dic 2013
Ulteriori motivi di rigetto della protezione 1.   Il nome diventato generico non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica. Ai fini della presente sezione, per "nome diventato generico" si intende il nome di un vino che, pur riferendosi al luogo o alla regione in cui è stato originariamente prodotto o commercializzato, è diventato il nome comune di un vino nell'Unione. Per stabilire se un nome sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare: a) della situazione esistente nell'Unione, in particolare nelle zone di consumo; b) del pertinente diritto unionale o nazionale. 2.   Un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1308:oj#art-101

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ulteriori motivi di rigetto della protezione (Art. 101 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo