Art. 102
Relazione con i marchi commerciali
In vigore dal 17 dic 2013
Relazione con i marchi commerciali
1. La registrazione di un marchio commerciale che contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta non conforme al corrispondente disciplinare di produzione o il cui uso rientra nella fattispecie dell', paragrafo 2, e riguarda un prodotto che rientra in una delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II:
a)
è rigettata se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica alla Commissione e se la denominazione di origine o l'indicazione geografica ottiene successivamente la protezione, o
b)
è annullata.
2. Fatto salvo l', paragrafo 2, il marchio di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che sia stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dal diritto pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio dell'Unione anteriormente alla data di presentazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica nel paese d'origine oppure entro il 1o gennaio 1996, può continuare ad essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (31) o dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio (32).
In tali casi l'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica è permesso insieme a quello dei relativi marchi.
Storico versioni
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