Art. 97
Applicazione della sanzione amministrativa
In vigore dal 17 dic 2013
Applicazione della sanzione amministrativa
1. La sanzione amministrativa di cui all' si applica se, in qualsiasi momento di un dato anno civile ("anno civile considerato") le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempienza è imputabile direttamente al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell'anno civile considerato.
Il disposto del primo comma si applica mutatis mutandis ai beneficiari per i quali si constati che non hanno rispettato le regole di condizionalità in qualsiasi momento nei tre anni successivi al 1o gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o in qualsiasi momento nell'anno che decorre dal 1o gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 ("anni considerati").
2. In caso di cessione di superficie agricola durante l'anno civile considerato o durante gli anni considerati, il disposto del paragrafo 1 si applica anche se l'inadempienza di cui si tratta è il risultato di un atto o di un'omissione direttamente imputabile alla persona alla quale o dalla quale la superficie agricola è stata ceduta. In deroga a quanto precede, se la persona alla quale è direttamente imputabile un atto o un'omissione ha presentato una domanda di aiuto o una domanda di pagamento nell'anno civile considerato o negli anni considerati, la sanzione amministrativa si applica in base all'importo totale dei pagamenti di cui all' concessi o da concedere a tale persona.
Ai fini del presente paragrafo, per "cessione" si intende qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale la superficie agricola cessa di essere a disposizione del cedente.
3. In deroga al paragrafo 1, e fatte salve le norme da adottare ai sensi dell', gli Stati membri possono decidere di non applicare sanzioni amministrative per beneficiario e per anno civile se l'importo della sanzione è pari o inferiore a 100 EUR.
Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, nell'anno successivo l'autorità competente adotta, per un campione di beneficiari, i provvedimenti necessari per verificare che il beneficiario abbia posto rimedio all'inadempienza accertata. Le inadempienze accertate e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario.
4. L'applicazione di una sanzione amministrativa non incide sulla legalità e sulla correttezza dei pagamenti ai quali si applica.
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