Art. 98

Applicazione della sanzione amministrativa in Bulgaria, Croazia e Romania

In vigore dal 17 dic 2013
Applicazione della sanzione amministrativa in Bulgaria, Croazia e Romania In Bulgaria e in Romania le sanzioni amministrative di cui all' si applicano al più tardi a partire dal 1o gennaio 2016 per quanto riguarda i criteri di gestione obbligatori in materia di benessere degli animali di cui all'allegato II. In Croazia le sanzioni di cui all' si applicano secondo il seguente calendario per quanto riguarda i criteri di gestione obbligatori (CGO) di cui all'allegato II: a) dal 1o gennaio 2014 per i CGO da 1 a 3 e i CGO da 6 a 8; b) dal 1o gennaio 2016 per i CGO 4, 5, 9 e 10; c) dal 1o gennaio 2018 per i CGO da 11 a 13.
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Applicazione della sanzione amministrativa in Bulgaria, Croazia e Romania (Art. 98 Regolamento (UE) 2013/1306) — Testo vigente | Portale Normativo