Art. 74

Responsabilità del comitato di sorveglianza

In vigore dal 17 dic 2013
Responsabilità del comitato di sorveglianza Il comitato di monitoraggio si accerta delle prestazioni e dell'effettiva attuazione del programma di sviluppo rurale. A questo scopo, oltre a svolgere le funzioni di cui all' del regolamento (UE) n. 1303/2013, il comitato di monitoraggio: a) è consultato ed emette un parere, entro quattro mesi dall'approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione; b) esamina le attività e i prodotti relativi ai progressi nell'attuazione del piano di valutazione del programma; c) esamina, in particolare, le azioni del programma relative all'adempimento delle condizionalità ex ante nell'ambito delle responsabilità dell'autorità di gestione e riceve informazioni in merito alle azioni relative all'adempimento di altre condizionalità ex ante; d) partecipa alla rete rurale nazionale per scambiare informazioni sull'attuazione del programma; e e) esamina e approva le relazioni annuali sullo stato di attuazione del programma prima che vengano trasmesse alla Commissione.
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