Art. 72
Procedure di monitoraggio
In vigore dal 17 dic 2013
Procedure di monitoraggio
1. L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio di cui all' del regolamento (UE) n. 1303/2013 monitorano la qualità di attuazione del programma.
2. L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio monitorano ciascun programma di sviluppo rurale mediante indicatori finanziari, di prodotti e di obiettivi.
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