Art. 70

Sistema di informazione elettronico

In vigore dal 17 dic 2013
Sistema di informazione elettronico Le informazioni essenziali sull'attuazione dei programmi, su ciascun intervento selezionato per finanziamento e sugli interventi ultimati, necessarie a fini di monitoraggio e valutazione, tra cui informazioni salienti su ciascun beneficiario e progetto, sono registrate, conservate e aggiornate elettronicamente.
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