Art. 70 · Sistema di informazione elettronico

Art. 70

Sistema di informazione elettronico

In vigore dal 17 dic 2013
Sistema di informazione elettronico Le informazioni essenziali sull'attuazione dei programmi, su ciascun intervento selezionato per finanziamento e sugli interventi ultimati, necessarie a fini di monitoraggio e valutazione, tra cui informazioni salienti su ciascun beneficiario e progetto, sono registrate, conservate e aggiornate elettronicamente.
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