Art. 71

Informazione

In vigore dal 17 dic 2013
Informazione I beneficiari di aiuti nel quadro delle misure di sviluppo rurale e i gruppi di azione locale si impegnano a comunicare all'autorità di gestione e/o a valutatori designati o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni per conto dell'autorità di gestione tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.
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