Art. 75
Relazione annuale sull'attuazione
In vigore dal 17 dic 2013
Relazione annuale sull'attuazione
1. Entro il 30 giugno 2016 ed entro il 30 giugno di ogni anno successivo, fino al 2024 compreso, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione dei programmi di sviluppo rurale nel corso del precedente anno civile. La relazione presentata nel 2016 si riferisce agli anni civili 2014 e 2015.
2. Oltre a rispettare i requisiti di cui all' del regolamento (UE) n. 1303/2013, la relazione annuale sull'attuazione contiene, tra l'altro, informazioni sugli impegni finanziari e sulle spese per misura, nonché una sintesi delle attività intraprese in relazione al piano di valutazione.
3. Oltre a rispettare i requisiti di cui all' del regolamento (UE) n. 1303/2013, la relazione annuale sull' attuazione presentata nel 2017 contiene anche una descrizione dell'attuazione degli eventuali sottoprogrammi compresi nel programma.
4. Oltre a rispettare i requisiti di cui all' del regolamento (UE) n. 1303/2013, la relazione annuale sull' attuazione presentata nel 2019 contiene anche una descrizione dell'attuazione degli eventuali sottoprogrammi compresi nel programma e una valutazione dei progressi compiuti riguardo all'uso integrato delle risorse del FEASR e di altri strumenti finanziari dell'Unione a sostegno dello sviluppo territoriale delle zone rurali, anche attraverso strategie di sviluppo locale.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme concernenti le modalità di presentazione delle relazioni annuali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'.
Storico versioni
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