Art. 76

Disposizioni generali

In vigore dal 17 dic 2013
Disposizioni generali 1.   La Commissione può, adottare atti di esecuzione che specificano gli elementi che devono figurare nelle valutazioni ex ante ed ex post di cui agli del regolamento (UE) n. 1303/2013, e stabiliscono i requisiti minimi per il piano di valutazione di cui all' dello stesso regolamento (UE) n. 1303/2013. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'. 2.   Gli Stati membri garantiscono che le valutazioni siano conformi all'approccio comune in materia di valutazione concordato ai sensi dell', provvedono alla produzione e alla raccolta dei dati richiesti e trasmettono ai valutatori le varie informazioni fornite dal sistema di monitoraggio. 3.   Gli Stati membri pubblicano le relazioni di valutazione su internet e la Commissione le pubblica sul suo sito web.
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