Art. 12

Disposizioni specifiche per il trattamento di particolari aspetti territoriali

In vigore dal 17 dic 2013
Disposizioni specifiche per il trattamento di particolari aspetti territoriali 1.   L'FSE può sostenere strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo in aree urbane e rurali, come prevedono gli articoli 32, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013, i patti territoriali e le iniziative locali per l'occupazione, inclusa l'occupazione giovanile, l'istruzione e l'inclusione sociale, nonché gli investimenti territoriali integrati (ITI) di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013. 2.   Come integrazione agli interventi del FESR di cui all' del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), l'FSE può contribuire allo sviluppo urbano sostenibile grazie a strategie che prevedono azioni integrate finalizzate ad affrontare i problemi economici, ambientali e sociali che devono affrontare le aree urbane individuate dagli Stati membri in base ai principi di cui ai rispettivi accordi di partenariato.
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