Art. 11
Disposizioni specifiche al Fondo per i programmi operativi
In vigore dal 17 dic 2013
Disposizioni specifiche al Fondo per i programmi operativi
1. In deroga all'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i programmi operativi possono definire assi prioritari per l'attuazione dell'innovazione sociale e della cooperazione transnazionale di cui agli del presente regolamento.
2. In deroga all'articolo 120, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il tasso massimo di cofinanziamento per un asse prioritario è aumentato di dieci punti percentuali, senza tuttavia superare il 100 %, nei casi in cui un asse prioritario è interamente dedicato all'innovazione sociale, alla cooperazione transnazionale o a una combinazione di entrambe.
3. Oltre alla disposizione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i programmi operativi comprendono anche la dotazione delle azioni pianificate sostenute dall'FSE per:
a)
gli obiettivi tematici elencati nell', primo comma, punti da 1) a 7), del regolamento (UE) n. 1303/2013 per asse prioritario, a seconda dei casi;
b)
l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale di cui agli del presente regolamento, nei casi in cui tali settori non siano coperti da un asse prioritario specifico.
Storico versioni
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